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MUD 2013 Stampa E-mail
luned́ 25 marzo 2013

A seguito della sospensione dell’operatività del SISTRI al 30 giugno 2013 (ex art. 52 della Legge n° 134/2012), il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 20 dicembre 2012 con cui si rispristina la presentazione del MUD per tutti i soggetti obbligati indicati dall’art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, tra cui le imprese di trasporto rifiuti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Si informano le aziende che la scadenza per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) relativa ai rifiuti prodotti nell’anno 2012 è il 30 aprile 2013.

 Sono tenuti, quindi, alla compilazione del MUD:

 - chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale;

- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:

lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive); attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

- i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex D. Lgs. 209/2003;

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D.Lgs. 151/2005 (impianti che trattano e recuperano RAEE, produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed esportatori RAEE).

 

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione del MUD:

 

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore ad € 8.000;

- le imprese, iscritte in conto proprio all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;

- imprese ed enti produttori iniziali, per i soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10 dipendenti.

 

 
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